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OBBLIGHI PER L’UTENTE

Entro il giorno successivo alla messa in servizio dell’apparecchio misuratore fiscale, l’utente deve provvedere a dare comunicazione al competente Ufficio Unico delle Entrate, mediante apposita dichiarazione (D.M. 23 marzo 1983 art. 8 testo modificato dal provv. 28/07/2003 ).

La dichiarazione è redatta in duplice copia dall’utente e contiene i dati identificativi:
-la ragione sociale, la sede e la partita I.V.A.
-gli estremi che identificano il registratore di cassa (produttore modello matricola)
-i dati del centro di assistenza e del tecnico che ha effettuato la verificazione periodica.

La spedizione della copia per l’Agenzia delle Entrate deve essere fatta con raccomandata allegata a ricevuta di ritorno, entro le 24 ore successive all’installazione.

L’omessa installazione del misuratore fiscale è punita con una sanzione che va da 1.032,00 € fino a 4.131,00 €, nonché con la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione dell’esercizio dell’attività nei locali ad essa destinati, per un periodo che va da 15 giorni a due mesi e da due mesi a sei mesi in caso di recidiva.

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